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Scopri Di PiùL’ attività di recupero di un credito insoluto inizia, prima di tutto, con un tentativo stragiudiziale, ovvero con la messa in mora del debitore.
La messa in mora è il primo passo formale per tentare il recupero del credito: tramite lettera raccomandata A/R o pec, al debitore viene intimato di pagare la somma dovuta entro un termine determinato, trascorso il quale senza esito si procederà al recupero del credito in via giudiziale con l’addebito di tutti i maggiori oneri sostenuti.
Nel caso in cui il recupero in via stragiudiziale non porti ad alcun risultato, sarà innanzitutto opportuno eseguire accertamenti economico/patrimoniali per valutare l’opportunità di avviare l’azione giudiziaria.
L’azione giudiziaria viene intrapresa previa verifica di opportunità e convenienza ovvero quando, a seguito degli accertamenti economico/patrimoniali eseguiti nella fase stragiudiziale, emerga l’esistenza di risorse e beni aggredibili mediante pignoramento, idonei a coprire il credito insoluto.
La mancanza di beni pignorabili, di solito, suggerirà di non intraprendere l’azione giudiziaria, in quanto in caso di esito negativo sarà il creditore a sopportare le spese legali.
L’azione giudiziaria per il recupero del credito viene avviata con un ricorso del creditore al Tribunale o Giudice di Pace, a seconda del valore del credito, territorialmente competente con lo scopo di ottenere un titolo esecutivo, ovvero un provvedimento in forza del quale è possibile avviare l’esecuzione forzata sui beni del debitore (es. il pignoramento dell’automobile, della casa, di somme di denaro, di beni della società, di conti correnti, della pensione o dello stipendio ecc.).
Il decreto ingiuntivo può essere emesso anche come “immediatamente esecutivo”. Questo accade quando:
Ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo è certamente un vantaggio per il creditore. In questo caso, infatti, il debitore è tenuto a pagare immediatamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo e non nel termine dei 40 giorni previsti in caso di decreto ingiuntivo non esecutivo, ferma restando la facoltà del debitore di promuovere opposizione al decreto. Il pignoramento dei beni del debitore potrà, però, essere eseguito nonostante l’opposizione del debitore.
Va precisato, tuttavia, che, anche in caso di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, il debitore dispone comunque di almeno dieci giorni di tempo per pagare il debito di cui al decreto ingiuntivo. Infatti, prima di procedere al pignoramento, è sempre necessario notificare l’atto di precetto e, dalla regolare notifica del precetto, dovranno trascorrere dieci giorni, prima di poter intraprendere il pignoramento.