recupero crediti

Lo Studio Legale Calabritto offre la propria consulenza ed assistenza in materia di recupero crediti nell’interesse di aziende, istituti di credito, amministrazioni di condominio e privati.

In virtù dell’attenzione al cliente e al contenimento dei costi, lo Studio effettua in prima istanza un’analisi accurata dello stato patrimoniale del debitore per accertare che vi siano le condizioni favorevoli a intraprendere un’azione giudiziale.

In assenza di tali condizioni, e qualora i tentativi della fase stragiudiziale (formale lettera di intimazione al pagamento del debito e contestuale messa in mora e contatto telefonico) non siano andati a buon fine, i nostri avvocati suggeriscono al cliente di non dare corso all’azione legale.

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FAQ

  • Cosa devo fare per recuperare un credito? +

    Tentativo di recupero stragiudiziale del credito

    L’ attività di recupero di un credito insoluto inizia, prima di tutto, con un tentativo stragiudiziale, ovvero con la messa in mora del debitore.

    La messa in mora è il primo passo formale per tentare il recupero del credito: tramite lettera raccomandata A/R o pec, al debitore viene intimato di pagare la somma dovuta entro un termine determinato, trascorso il quale senza esito si procederà al recupero del credito in via giudiziale con l’addebito di tutti i maggiori oneri sostenuti.

    Nel caso in cui il recupero in via stragiudiziale non porti ad alcun risultato, sarà innanzitutto opportuno eseguire accertamenti economico/patrimoniali per valutare l’opportunità di avviare l’azione giudiziaria.

    Azione giudiziaria

    L’azione giudiziaria viene intrapresa previa verifica di opportunità e convenienza ovvero quando, a seguito degli accertamenti economico/patrimoniali eseguiti nella fase stragiudiziale, emerga l’esistenza di risorse e beni aggredibili mediante pignoramento, idonei a coprire il credito insoluto.

    La mancanza di beni pignorabili, di solito, suggerirà di non intraprendere l’azione giudiziaria, in quanto in caso di esito negativo sarà il creditore a sopportare le spese legali.

    L’azione giudiziaria per il recupero del credito viene avviata con un ricorso del creditore al Tribunale o Giudice di Pace, a seconda del valore del credito, territorialmente competente con lo scopo di ottenere un titolo esecutivo, ovvero un provvedimento in forza del quale è possibile avviare l’esecuzione forzata sui beni del debitore (es. il pignoramento dell’automobile, della casa, di somme di denaro, di beni della società, di conti correnti, della pensione o dello stipendio ecc.).

  • Cosa è il decreto ingiuntivo? +

    Il decreto ingiuntivo è l’ordine dato dal Giudice al debitore di provvedere al pagamento di un debito. Tale ordine è emesso a seguito dell’iniziativa del creditore che deposita un ricorso contenente la documentazione richiesta dal codice di procedura civile, e cioè, tra l’altro, in caso di crediti commerciali, le fatture insolute e gli estratti dei libri contabili autenticati dal Notaio dai quali risulta l’esistenza del credito nella contabilità del creditore. Il decreto ingiuntivo va notificato al debitore, il quale può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica e nello stesso lasso di tempo è tenuto ad adempiere; se il decreto ingiuntivo non viene opposto in questo termine, esso diventa esecutivo e può essere eseguito per dieci anni.
  • Cos’è il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo? +

    Il decreto ingiuntivo può essere emesso anche come “immediatamente esecutivo”. Questo accade quando:

    • - il credito è fondato su atto ricevuto da Notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato;
    • - vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo;
    • - il ricorrente produce una documentazione sottoscritta dal debitore comprovante il diritto fatto valere; in tal caso, il Giudice può imporre una cauzione al creditore.

    Ottenere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo è certamente un vantaggio per il creditore. In questo caso, infatti, il debitore è tenuto a pagare immediatamente dopo la notifica del decreto ingiuntivo e non nel termine dei 40 giorni previsti in caso di decreto ingiuntivo non esecutivo, ferma restando la facoltà del debitore di promuovere opposizione al decreto. Il pignoramento dei beni del debitore potrà, però, essere eseguito nonostante l’opposizione del debitore.

    Va precisato, tuttavia, che, anche in caso di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, il debitore dispone comunque di almeno dieci giorni di tempo per pagare il debito di cui al decreto ingiuntivo. Infatti, prima di procedere al pignoramento, è sempre necessario notificare l’atto di precetto e, dalla regolare notifica del precetto, dovranno trascorrere dieci giorni, prima di poter intraprendere il pignoramento.

  • Cosa è il precetto? +

    Il precetto è l’atto con cui si intima al debitore, nei cui confronti si è già ottenuto un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo o sentenza di condanna), di provvedere entro 10 giorni dalla sua ricezione al pagamento del credito indicato nell’atto di precetto stesso. Il termine “di grazia” di dieci giorni costituisce un periodo di sospensione forzata dell’esecuzione, trascorso il quale è possibile iniziare il recupero coattivo del credito, tramite pignoramento mobiliare – ossia dei beni mobili – o immobiliare – ossia degli immobili eventualmente posseduti dal debitore – o presso terzi.
  • Cos’è il pignoramento presso terzi? +

    Il pignoramento presso terzi consiste nel pignoramento di crediti, solitamente somme di denaro, di cui il debitore è a sua volta creditore nei confronti di un terzo, cosiddetto obbligato. In sostanza, il pignoramento presso terzi viene eseguito dal creditore presso il “debitore del debitore” (o “terzo pignorato”). Terzo pignorato può essere, ad esempio, la banca dove il debitore intrattiene un rapporto di conto corrente attivo, oppure un cliente del debitore che deve corrispondere a questi somme di denaro o, ancora, il conduttore del debitore, che sia tenuto a pagare al debitore stesso un canone di locazione o di affitto di azienda. Frequentemente, il terzo pignorato potrà essere il datore di lavoro del debitore o l’Ente che eroga un trattamento pensionistico.
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