competizione studio

Lo studio offre consulenza ed assistenza giudiziale in tutte le fasi della crisi matrimoniale o della convivenza, mettendo a disposizione la propria esperienza al fine di addivenire, ove possibile, ad un accordo.

L’assistenza è fornita, anche, nelle separazioni giudiziali, nei procedimenti di divorzio, congiunto e giudiziale, nei procedimento di affidamento di minori ed in quelli inerenti la potestà genitoriale, in materia di unioni civili e convivenze di fatto.

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FAQ

  • La separazione scioglie il vincolo matrimoniale? +

    No. Con la separazione i coniugi non pongono fine al rapporto matrimoniale, ma ne sospendono gli effetti in attesa di una riconciliazione o di un provvedimento di divorzio. Il vincolo matrimoniale si scioglie, quindi, solo a seguito del divorzio.
  • Qual è la differenza tra separazione consensuale e separazione giudiziale? +

    La separazione consensuale presuppone un accordo tra i coniugi sulle condizioni che dovranno regolamentare i rapporti personali e patrimoniali reciproci e di ciascuno con i figli. Tale accordo deve essere omologato dal Tribunale e da questo momento la separazione acquista efficacia legale. Se non è possibile raggiungere un accordo, la separazione sarà inevitabilmente giudiziale, in quanto le condizioni della separazione verranno stabilite dal Tribunale. L’accordo è possibile anche durante lo svolgimento del giudizio ed, in tal caso, la separazione, avviata come giudiziale, verrà definita come consensuale. La separazione consensuale è certamente preferibile poiché riduce tempi e costi, oltre a favorire rapporti più sereni tra le parti.
  • È vero che oggi è possibile separarsi e divorziare anche senza rivolgersi al Giudice? +

    Sì, a partire dal dicembre 2014 è possibile separarsi, come pure divorziare, mediante una procedura semplificata, denominata “negoziazione assistita”, che permette di evitare il ricorso al Tribunale. Tale procedura si svolge e si conclude con l’assistenza degli avvocati, i quali, una volta firmato l’accordo tra marito e moglie, lo trasmettono alla Procura della Repubblica per un controllo di regolarità. Dopodiché, l’accordo viene pubblicato nei registri dello stato civile. La separazione ed il divorzio si intendono perfezionati fin dal momento della firma dell’accordo. Con tale procedura è possibile anche concordare qualsivoglia modifica alle condizioni vigenti di separazione o di divorzio, purché siano intervenute variazioni nella situazione di fatto, anche senza dover fare ricorso al Giudice, poiché non è più necessario che l’accordo di modifica venga omologato dal Tribunale. E’ possibile, inoltre, che i coniugi, in proprio o assistititi dall’avvocato, presentino all’Ufficiale di Stato Civile una manifestazione della volontà di separarsi o di far cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento secondo le condizioni tra di essi concordate. Va precisato che tale accordo non può contenere patti di trasferimento immobiliare che abbiano l’effetto del trasferimento della proprietà o di altri diritti reali, né il pagamento in unica soluzione (una tantum) dell’assegno di mantenimento o divorzile.
  • La procedura di negoziazione assistita è possibile anche quando i coniugi hanno figli? +

    Sì, la separazione semplificata (e così pure il divorzio) mediante negoziazione assistita dagli avvocati è possibile anche in presenza di figli, e anche quando i figli sono minori di età oppure maggiorenni, ma economicamente non autonomi, o portatori di handicap grave.
  • Quali utilità comporta la nuova procedura di negoziazione assistita rispetto al ricorso al Tribunale? +

    La risposta è semplice: si possono ridurre sensibilmente i tempi necessari per separarsi, come pure per divorziare e, laddove sia possibile raggiungere agilmente l’accordo, l’iter potrebbe concludersi anche in poche settimane.
  • La procedura dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile è possibile in presenza di figli? +

    No. La procedura è possibile solo se i coniugi non abbiano figli o se questi ultimi siano maggiorenni non incapaci, non portatori di handicap grave, o economicamente non autosufficienti.
  • Quali sono i criteri per l’assegnazione della casa coniugale? +

    Il criterio che viene seguito è quello della prioritaria salvaguardia delle esigenze e dei bisogni dei figli. Ciò significa che, indipendentemente dal titolo di proprietà dell’immobile, la casa coniugale viene assegnata al genitore presso il quale i figli (minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti), sono prevalentemente collocati, pur in regime di affido condiviso. Qualora non vi fossero figli, l’abitazione familiare, di proprietà comune, non potrà essere assegnata dal Tribunale ad alcuno dei coniugi ed occorrerà che i coniugi concordino tra loro che destino dare all’immobile (vendita a terzi e ripartizione del prezzo, acquisto/vendita dell’immobile da un coniuge all’altro etc.).
  • Quali sono i criteri per determinare il mantenimento dei figli? +

    A norma dell’art. 337 ter c.c., il Giudice, laddove ritenuto necessario stabilire un assegno di mantenimento periodico in favore dei figli, lo determina facendo applicazione dei seguenti criteri: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3)i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
  • Cosa si intende per separazione con addebito? +

    La separazione con addebito può essere pronunciata con sentenza dal Giudice, in caso di separazione di tipo giudiziale, su richiesta della parte, allorquando uno dei coniugi abbia causato l'intollerabilità della convivenza per via del suo comportamento contrario ai doveri matrimoniali, quali il dovere di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione. Alcuni dei presupposti e motivi della richiesta dell’addebito possono, quindi, essere individuati nell’infedeltà coniugale, nei maltrattamenti o percosse ripetute al coniuge o ai figli, nell’inadempienza dell'obbligo di mantenimento della moglie e del figlio, nell’abbandono senza motivo della casa coniugale. Va precisato, tuttavia, che la violazione del dovere coniugale non è di per sé sufficiente a fondare la sentenza di addebito; occorre, infatti, anche la dimostrazione probatoria, in giudizio, che detta violazione ha costituito causa efficiente della separazione, ovvero essa deve essere stata la causa preminente e scatenante della sopraggiunta intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
  • Quali conseguenze comporta l’addebito della separazione? +

    L’addebito della separazione comporta conseguenze di tipo esclusivamente patrimoniale sotto il profilo del mantenimento e dei diritti ereditari.
  • Dopo quanto tempo dalla separazione è possibile chiedere il divorzio? +

    A seguito della legge sul c.d. “divorzio breve”, occorre attendere: - in caso di separazione consensuale, il decorso di 6 mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale; - in caso di separazione giudiziale, il decorso di 12 mesi dal giorno dell’avvenuta dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale; gli stessi termini e la stessa decorrenza si applicano anche quando il giudizio contenzioso si è trasformato in consensuale; - in caso di negoziazione assistita, il decorso di 6 mesi decorrenti dalla data certificata nell’accordo di separazione; - in caso di accordo di separazione concluso dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile, il decorso di 6 mesi decorrenti dalla data dell’atto contenente l’accordo di separazione
  • Come si chiede il divorzio? +

    La richiesta di divorzio può essere congiunta, ovvero presentata da entrambi i coniugi, o disgiunta, ovvero chiesta da uno solo di essi nei confronti dell’altro. Nella prima ipotesi, i coniugi devono essere d'accordo su tutte le condizioni, economiche e non, che andranno a regolamentarlo e potranno essere assistiti anche da un unico avvocato, con sensibile riduzione dei costi e dei tempi del procedimento. Quando, viceversa, i coniugi non sono d'accordo sulle condizioni divorzili, il divorzio, cosiddetto giudiziale, sarà proposto a mezzo di un ricorso depositato da uno solo dei coniugi ed avrà inizio un processo civile secondo il rito ordinario. In tal caso, ciascun coniuge dovrà essere assistito dal proprio avvocato e i tempi ed i costi risultano inevitabilmente più gravosi. Se uno dei due coniugi è straniero, e la legge nazionale di quest’ultimo non disciplina lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, si applicano le disposizione della legge italiana (art. 12 quinquies l. 898/70).
  • E’ possibile commutare la somma ricevuta “una tantum” a titolo di assegno divirzile in assegno periodico o modificarne l’entità? +

    No. Le parti possono concordare che l’assegno di divorzio venga corrisposto “una tantum”, ovvero mediante la corresponsione di un’utilità economica in un’unica soluzione. Tale utilità, una volta concordata e ricevuta, non può essere più modificata. Ciò significa che il coniuge che l’ha ricevuta non potrà vantare successivamente alcuna pretesa patrimoniale, neppure laddove mutino le condizioni economiche degli ex coniugi.
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