Abbiamo chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Bologna (vedi allegato) l’affidamento esclusivo dei figli minori, di anni 7 ed 8, alla madre.
Le ragioni della richiesta erano dettate dalla circostanza che il padre era di fatto assente nella vita dei figli da vari anni e solo sporadicamente ed improvvisamente dava notizia di sé ai bambini e alla compagna, la quale da sola si è sempre fatta carico del benessere e delle necessità dei figli, affrontandone interamente il mantenimento e la cura.
Il provvedimento del Tribunale di Bologna
Tali motivazioni sono state ritenute fondate dal Tribunale di Bologna e tali da meritare accoglimento, in adesione all’orientamento già espresso dallo stesso Tribunale con provvedimento del 13 maggio 2014, laddove si legge che
la condotta processuale ed extraprocessuale del genitore, che ha violato l’obbligo di mantenimento del figlio minore, disinteressandosi del tutto del benessere di questi, né preoccupatosi di conoscere e soddisfare i bisogni dello stesso, di comprenderne le effettive esigenze, di rispettarne la sensibilità e le richieste, impone di modificare il regime di affidamento condiviso della prole inizialmente adottato. In applicazione degli artt. 337 ter e 337 quater c.c., deve, pertanto, disporsi l'affidamento esclusivo del figlio unicamente all'altro genitore, con attribuzione a questi dell’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e del potere di adottare, anche senza l'accordo dell'altro, le decisioni di maggior interesse per il figlio.
La tutela del minore trascurato: tribunali di Roma e Milano
Analogamente, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 25 novembre 2013, ha disposto che
Il disinteresse manifestato del padre nei confronti della prole, tradottosi, in particolare, nella violazione sistematica degli obblighi di cura e sostegno, attuata attraverso il perdurante mancato rispetto dell'obbligo di contribuzione al mantenimento dei minori nella misura fissata dalle statuizioni giudiziali, costituisce circostanza idonea a giustificare l'affidamento esclusivo della prole minore di età in favore dell'altro genitore, in deroga alla regola dell'affido esclusivo previsto dall'art. 155 c.c. (Trib. Roma, ord. 25/11/13).
Anche il Tribunale di Milano, occupandosi dell’argomento in oggetto, ha statuito, in applicazione dell’art. 337 quater c.c., che:
In tema di affidamento dei figli, l'inidoneità di uno dei genitori, assente dalla vita del figlio, inadempiente all'obbligo di mantenimento e con cui è difficile comunicare, poiché si rende irreperibile, giustifica nell'interesse del minore la scelta di un affido c.d. superesclusivo, che concentri tutto l'esercizio della responsabilità genitoriale sull'altro genitore, per evitare che la rappresentanza degli interessi del minore sia inibita anche per questioni fondamentali (Ord. del 20 marzo 2014, in NGCC, 2014, 12, 1182, con nota di Savorani).
Valutiamo insieme le premesse
L’affidamento esclusivo resta in ogni caso un provvedimento di portata eccezionale, essendo la disciplina dell’affidamento della prole improntata al principio della bi-genitorialità. Conseguentemente, è opportuno affidare la valutazione della sussistenza, caso per caso, dei presupposti per la richiesta dell’affidamento esclusivo ad un avvocato esperto della materia.