Giovedì, 11 Gennaio 2018 18:35
Testamento e minori Testamento e minori https://pixabay.com/

Il caso. E’ possibile estromettere un genitore dall’amministrazione dell’eredità devoluta a un minore?

La risposta a tale quesito è frutto di un’attenta e scrupolosa disamina di un caso concreto di cui ci siamo occupati.

Più precisamente un nostro Cliente ci sottoponeva il seguente interrogativo 

Come posso estromettere la mia ex compagna, madre dei miei figli, dalla rappresentanza legale e, conseguentemente, dall’amministrazione dei beni costituenti la quota ereditaria  devoluta a mio figlio, ancorché minorenne, in caso di mio decesso? 

Redazione del testamento

Preso atto della specifica richiesta del nostro Assistito, abbiamo predisposto una bozza di testamento.

Di seguito gli istituti giuridici ai quali abbiamo fatto ricorso per la redazione del  detto testamento che meglio, a nostro avviso, potessero compiere le volontà del nostro Cliente. 

Nomina di un curatore speciale

L’art. 356 cc. e ss. consente a chi fa una donazione o dispone per testamento a favore di un minore, anche se questi è soggetto alla potestà dei genitori, di nominargli un curatore speciale per l’amministrazione dei beni donati o lasciati. La predetta norma ha una portata di carattere eccezionale, in quanto consente ad un soggetto, anche estraneo alla famiglia, di limitare i poteri di rappresentanza e di amministrazione dei genitori rispetto ai beni attribuiti per testamento o donazione. In sostanza, il curatore speciale dell’incapace (minore) è un “curatore-rappresentante” perché ha, con riferimento all’atto o agli atti per i quali è stato nominato, gli stessi poteri di rappresentanza e di amministrazione che, normalmente, sono esercitati dal tutore/genitore. 

Autorizzazione giudiziale

Questo significa che ad amministrare i beni del minore sarà il predetto curatore in luogo del genitore escluso, ferma restando la necessità che lo stesso si munisca di autorizzazione giudiziale per il compimento di atti di straordinaria amministrazione (vendita/permuta/affitto di azienda/mutuo etc..) che riguardano i beni lasciati al minore.

La nomina del curatore non necessita di alcun provvedimento successivo dell’autorità giudiziaria, neanche di conferma; il curatore assume le funzioni dopo che si sia perfezionato l’acquisto della donazione dell’eredità o del legato a seguito dell’accettazione da parte del legale rappresentante. 

Giudice tutelare

In ogni caso, il curatore rimane sotto la costante sorveglianza del giudice tutelare, il quale sovraintendendo alle curatele, potrà rimuoverlo dall’ufficio in base all’art.384 c.c. (negligenza, abuso etc..), espressamente richiamato dall’art.356 c.c. 

Curatore speciale: quota legittima o disponibile?

Questione di estrema importanza è se il curatore speciale possa essere nominato tale anche per i beni che costituiscono la quota di legittima devoluta al minore o se tale nomina sia possibile solo per la quota disponibile (per una definizione di quota legittima e disponibile si suggerisce la lettura di Quote di successione disponibili e non disponibili).

Precisato che, sul punto, non constano, allo stato, pronunce giurisprudenziali, va detto che, secondo alcuni interpreti, la nomina del curatore speciale sarebbe possibile solo per la quota disponibile, mentre sulla legittima permarrebbe l’amministrazione del genitore. Ciò in applicazione dell’art. 549 c.c. che non consente di apporre pesi sulla legittima.

Giudice tutelare

L’adesione a tale teoria comporta, però, non pochi problemi, in quanto sui beni del minore coesisterebbero due amministrazioni concorrenti (del genitore e del curatore speciale), senza considerare, poi, che potrebbe non essere affatto semplice differenziare i beni costituenti la legittima da quelli che formano la disponibile, soprattutto laddove si tratti di beni indivisibili.

Nella redazione del testamento si è ritenuto, invece, di aderire all’opposta opinione che reputa possibile la nomina del curatore speciale su tutto il patrimonio del minore in ragione del fatto che l’art. 356 c.c. non distingue tra beni costituenti la legittima e beni costituenti la disponibile.

La nomina del curatore speciale, inoltre, non può considerarsi un “peso” apposto sulla legittima, in quanto i beni del minore costituenti la legittima sarebbero comunque assoggettati all’amministrazione altrui e per il minore è indifferente che ad amministrare sia il genitore o il curatore speciale.                

Parte della dottrina ritiene, poi, che il curatore speciale non debba e non possa procedere all’inventario dei beni di cui ha l’amministrazione.  

Esecutore testamentario

Pertanto, alla luce di tale ultima circostanza, ovvero del fatto che il curatore speciale non fa l’inventario dei beni che amministra, tenendo conto della volontà del nostro Cliente di estromettere la madre dei Suoi figli dalla rappresentanza legale, abbiamo previsto, altresì, nella bozza del testamento, la nomina di un esecutore testamentario.

L’ufficio dell’esecutore testamentario è disciplinata dall’art. 700 e ss. 

L’esecutore testamentario è una persona di fiducia, al quale il de cuius affida l’incarico di verificare che siano correttamente attuate le sue ultime volontà, così come risulta dal testamento. Quando tra i chiamati all’eredità vi sono minori, assenti, interdetti o persone giuridiche, l’esecutore testamentario fa apporre i sigilli all’eredità e fa redigere l’inventario del complesso  dei beni (art.705 c.c.).

Conseguentemente, per maggiore cautela, abbiamo ritenuto opportuna la nomina anche dell’esecutore testamentario  affinché  fosse  questi a procedere all’inventario dei beni e all’apposizione dei sigilli (e non l’ex compagna del nostro Cliente), al fine di assicurare la completezza, esaustività e non contestabilità dell’inventario.

Si precisa che non sembra vi siano impedimenti nel nominare il medesimo soggetto sia come curatore speciale che come esecutore testamentario, in quanto non paiono  sussistere incompatibilità tra i due istituti. 

In conclusione

La risposta al quesito sottopostoci appare ora più chiara e, dunque, 

nell’ipotesi in cui si voglia estromettere il proprio compagno/a, marito/moglie dalla rappresentanza legale e, conseguentemente, dall’amministrazione dei beni costituenti la quota, devoluta ai propri figli, ancorché minorenni, ciò è possibile, predisponendo un testamento olografo (si rimanda alle nostre Faq Cos’è il testamento olografo e come si redige?) con nomina di curatore speciale ed eventualmente anche di esecutore testamentario.

Potrebbe essere, infine, opportuno prevedere designazioni sostitutive per il caso in cui il curatore speciale nominato nel testamento, al momento dell’apertura della successione, sia ad esempio premorto e, quindi, non possa accettare l’incarico o, comunque, non voglia assumerlo, nel qual caso la rappresentanza e l’amministrazione tornerebbero in capo alla madre del minore.

Lo Studio Legale Calabritto è specializzato in ambito successorio e in controversie ereditarie.

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Avv. Calabritto

L’Avvocato Paola Calabritto nasce a Roma il 9 aprile 1974. Nel 1997 consegue la laurea con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna. Nel 2000/01 consegue presso la Corte d’Appello di Bologna l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato e dal febbraio 2002 è iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna. Dal 2016 è iscritta all’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle Giurisdizioni Superiori.

https://it.linkedin.com/in/avv-paola-calabritto-62a99141

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