I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite I diritti di abitazione e di uso del coniuge superstite freepik

La dottrina più autorevole  (Mengoni)  ha definito la successione del coniuge come quella di un “successore egemone” poiché la posizione successoria del marito o della moglie superstiti è certamente più favorevole, sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi, rispetto a quella dei figli.

Oltre ad una quota ereditaria pari a quella dei figli, o anche superiore se questi siano più di due, il legislatore ha riconosciuto al coniuge, in aggiunta alla quota ereditaria, il diritto di abitazione sulla casa coniugale e di uso sui beni mobili che la corredano (art. 540 codice civile).

La ratio di tale attribuzione risiede nell’evitare al coniuge superstite “i danni che la ricerca di un nuovo alloggio cagionerebbe alla stabilità delle abitudini della persona” (Cass. 05/02/18 n. 2754) e, quindi, in definitiva, si vuole consentire al coniuge di “continuare a vivere nel luogo e fra le cose nel quale e tra le quali si è svolta la sua vita familiare” (Carraro).

Per tale motivo, i diritti in questione sorgono solo  laddove l’immobile adibito a residenza coniugale fosse di proprietà esclusiva del coniuge defunto o in comproprietà tra questi ed il coniuge sopravvissuto, mentre ne è esclusa la ricorrenza in caso di immobile in comproprietà con soggetti terzi (Cass. 23/05/00 n. 6691; Trib. Bari 08/10/07; Trib. Roma 26/03/03).

Sempre per la stesso motivo,  è pacifico che i diritti di cui all’art. 540 c.c. non possono sorgere su qualunque immobile di proprietà del defunto o in comproprietà con il coniuge superstite, ma solo su quello specifico immobile adibito a residenza coniugale, identificabile in base all’uso duraturo e prevalente alla convivenza del nucleo familiare (Cass. 23/05/00 n. 6691). Sono escluse, perciò, le seconde case,  le residenze secondarie familiari, le case per villeggiatura.

Nello specifico, il diritto di abitazione, cui si congiunge il diritto d’uso dei mobili che corredano la casa familiare, costituisce un diritto reale minore, analogo al diritto di usufrutto, ma avente un’estensione più limitata.

Il diritto di usufrutto, infatti, attribuisce all’usufruttuario il diritto di godere della cosa traendone ogni possibile utilità, anche indiretta, pur con l’obbligo di mantenerne l’attuale destinazione economica. E’ un diritto la  cui durata è commisurata alla vita del beneficiario e che può essere anche ceduto, sebbene, in tal caso,  esso si estingua inderogabilmente con la morte dell’originario usufruttuario.

Il diritto di abitazione, invece, consiste nella facoltà di abitare una casa limitatamente ai bisogni del titolare e della sua famiglia e non è cedibile a terzi.

Per opinione unanime della dottrina e della giurisprudenza, il diritto di abitazione e di uso costituiscono attribuzioni ex lege che il coniuge consegue in via automatica al momento dell’apertura della successione, indipendentemente e senza necessità di un’accettazione espressa. Più precisamente, si tratta di due legati di specie che attribuiscono al coniuge superstite due distinti ed autonomi diritti reali, che il coniuge può trattenere, anche se rinunci all’eredità. In altri termini, il coniuge superstite potrebbe decidere di trattenere i diritti di abitazione e di uso sulla casa coniugale, ma di non acquistare la qualità di erede, rinunciando all’eredità, il che potrebbe risultare una scelta opportuna in caso di eredità passiva.

Poiché, inoltre, i due diritti sono autonomi, il coniuge superstite ben potrebbe rinunciare al diritto di abitazione e trattenere il diritto d’uso sui mobili che  la corredano, così come, se il coniuge defunto non fosse proprietario dell’immobile adibito a casa coniugale, comunque sorgerebbe il diritto d’uso sui mobili che la corredano, laddove di proprietà del defunto.

Stante la natura di attribuzioni ex lege in favore del coniuge superstite, ne conseguirebbe l’inefficacia di un’eventuale disposizione testamentaria che attribuisse tali diritti a terzi in piena proprietà, di tal chè il coniuge superstite potrebbe rivendicare tali diritti dal terzo. 

Criteri di calcolo dei diritti di uso e abitazione in caso di successione necessaria

In caso di successione necessaria è pacifico che i diritti in oggetto costituiscano non solo una riserva “qualitativa” in favore del coniuge, ma anche un “supplemento quantitativo”, poiché essi vanno ad aggiungersi, ovvero si sommano, alla quota ereditaria riservata al coniuge in proprietà. L’art. 540 c.c. dispone, infatti, che i diritti di abitazione e di uso “gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli” (Cass. 19/04/13 n. 9651 in tema di successione necessaria).

In concreto, in caso di successione necessaria del coniuge, secondo la Cassazione, per calcolare la quota del coniuge,  occorre preliminarmente calcolare la disponibile del patrimonio relitto ai sensi dell’art. 556 e, per conseguenza, determinare la quota di riserva.

Calcolata, quindi, la quota di riserva del coniuge superstite, ad essa va aggiunto il valore dei diritti di abitazione e di uso in concreto, il cui valore deve gravare sulla disponibile. Solo se la disponibile non fosse capiente, detti diritti graveranno sulla quota del coniuge, che sarà compressa in misura proporzionale a colmare l’incapienza ed, eventualmente, laddove ciò non sia ancora sufficiente, graveranno sulla quota dei figli e/o di altri legittimari.

Ne consegue che i diritti in questione potrebbero arrivare fino ad annullare del tutto il valore della quota disponibile.

Criteri di calcolo dei diritti di uso e abitazione in caso di successione legittima

In materia di successione legittima, non esiste, invece, una disposizione specifica, come l’art. 540 c.c. in materia di successione necessaria, che riconosca al coniuge i diritti in oggetto e, pertanto, si è posto il problema di stabilire se i diritti di abitazione e di uso competano al coniuge anche laddove si tratti di una successione legittima, ovvero priva di testamento.

Nonostante il silenzio del Legislatore sul punto, nessuno dubita che i diritti di abitazione e di uso sulla casa coniugale spettino al coniuge superstite anche in caso di successione legittima, giacchè essi rappresentano una “riserva qualitativa speciale” per il coniuge, pena, altresì, diversamente, un trattamento deleterio dello stesso per il caso in cui il de cuius non avesse fatto testamento.    

E’ pacifica, altresì, l’opinione per cui detti diritti costituiscano, anche in caso di successione legittima, un legato ex lege, ovvero attribuito dalla legge al coniuge superstite automaticamente all’apertura della successione, senza necessità di accettazione espressa.

La questione essenziale in materia è, perciò, diversa: i diritti in oggetto vanno ad aggiungersi alla quota spettante al coniuge ai sensi dell’art. 581 c.c. o  compongono detta quota costituendone parte? 

La Sezioni Unite della Cassazione, nel 2013, hanno risposto al quesito affermando il principio, ribadito successivamente da numerose altre pronunce (Trib. Prato sent. 21 febbraio 2018), in virtù del quale i diritti di uso e di abitazione del coniuge superstite rappresentano un’integrazione della quota spettante al coniuge  ed il meccanismo di calcolo di tali diritti può essere assimilato a quello del prelegato (ovvero un legato a favore di uno dei coeredi e a carico di tutta l’eredità).

Ciò significa che il valore capitale dei diritti di uso e di abitazione dovrà essere stralciato  dall’intero compendio ereditario e sul rimanente si formeranno poi le quote degli eredi (Cass. S.U. 27 febbraio 2013 n. 4847: “Nella successione legittima spettano al coniuge superstite, i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano previsti dall’art. 540, comma secondo. Il valore capitale di tali diritti deve essere stralciato dall’asse ereditario, per poi procedere alla divisione di quest’ultimo tra tutti i coeredi secondo le norme della successione legittima, non tenendo conto dell’attribuzione dei suddetti diritti secondo un meccanismo assimilabile al prelegato”).    

In definitiva, esiste in giurisprudenza, un “doppio binario” di calcolo, per così dire, dei diritti in questione, a seconda che la successione sia necessaria o legittima, che non ha mancato di suscitare le osservazioni critiche di alcuni interpreti. 

Come di calcola in concreto il valore del diritto di abitazione

La giurisprudenza ritiene plausibile il calcolo del valore del diritto di abitazione effettuato facendo applicazione delle stesse tabelle in forza delle quali viene calcolato il diritto di usufrutto, stante l’analogia tra i due diritti reali minori, nonostante la maggiore ampiezza di facoltà che competono all’usufruttuario rispetto al titolare del diritto di abitazione.

I coefficienti utili a determinare il valore del diritto di usufrutto vitalizio sono fissati in forza di apposito Decreto.

Con Decreto interdirigenziale 19 dicembre 2018 (in G.U. n. 301 del 28.12.2017) è stata approvata la nuova tabella dei coefficienti per l’adeguamento delle modalità di calcolo dei diritti di usufrutto a vita e delle rendite o pensioni in materia di imposta di registro e di imposta sulle successioni e donazioni, al nuovo saggio legale dello 0,80% (come fissato dal D.M. 12 dicembre 2018, in G.U. n. 291 del 15 dicembre 2018), in vigore dal 1° gennaio 2019 che di seguito si riporta.

Età Usufruttuario

Coefficiente

% Usufrutto

% Nuda Proprietà

da 0 a 20

118,75

95,00

5,00

da 21 a 30

112,50

90,00

10,00

da 31 a 40

106,25

85,00

15,00

da 41 a 45

100,00

80,00

20,00

da 46 a 50

93,75

75,00

25,00

da 51 a 53

87,50

70,00

30,00

da 54 a 56

81,25

65,00

35,00

da 57 a 60

75,00

60,00

40,00

da 61 a 63

68,75

55,00

45,00

da 64 a 66

62,50

50,00

50,00

da 67 a 69

56,25

45,00

55,00

da 70 a 72

50,00

40,00

60,00

da 73 a 75

43,75

35,00

65,00

da 76 a 78

37,50

30,00

70,00

da 79 a 82

31,25

25,00

75,00

da 83 a 86

25,00

20,00

80,00

da 87 a 92

18,75

15,00

85,00

da 93 a 99

12,50

10,00

90,00

 

Avv. Calabritto

L’Avvocato Paola Calabritto nasce a Roma il 9 aprile 1974. Nel 1997 consegue la laurea con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna. Nel 2000/01 consegue presso la Corte d’Appello di Bologna l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato e dal febbraio 2002 è iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna. Dal 2016 è iscritta all’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle Giurisdizioni Superiori.

https://it.linkedin.com/in/avv-paola-calabritto-62a99141

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