La riforma sull’assegno di divorzio La riforma sull’assegno di divorzio freepik

In tema di assegno divorzile, nell’ottica del superamento del solo parametro relativo al tenore di vita  goduto in costanza di matrimonio, la nuova proposta di legge tenta di valutare nuovi e diversi  criteri, in rapporto alla durata del matrimonio, in particolare tenendo conto

  • delle condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune; il patrimonio e il reddito di entrambi;
  • della ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un'adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell'adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale;
  • dell'impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti;
  • del comportamento complessivamente tenuto da ciascuno in ordine al venir meno della comunione spirituale e materiale.

Sulla base dei predetti criteri, qualora la ridotta capacità reddituale  del  richiedente  l’assegno divorzile sia superabile o limitata nel tempo, il Giudice competente  può predeterminare la durata dell’assegno. Inoltre, il richiedente l’assegno di divorzio non avrà più diritto ad esso nell’ipotesi di unione civile con altra persona, di nuove nozze o di una stabile convivenza.

Finalmente riconosciuto l’assegno di divorzio anche in ambito di unioni civili

Il Tribunale di Pordenone ha riconosciuto l’assegno di divorzio  in una unione civile: è  la prima volta in cui un Tribunale ha applicato la legge sulle unioni civili anche in sede di scioglimento, riconoscendo un assegno alla coniuge più debole.

Più precisamente il Tribunale de quo, nella fattispecie in esame,  ha rimarcato la circostanza che : “altamente verosimile che nel corso della stabile convivenza delle parti in causa, con inizio nell'autunno del 2013, siano state adottate dalla donna economicamente più debole decisioni in ordine al trasferimento della propria residenza  e alla attività lavorativa dettate non solo dalla maggior comodità del posto di lavoro rispetto ai luoghi di convivenza (Pordenone piuttosto che Venezia), ma anche dalla necessità di coltivare al meglio la relazione e trascorrere quanto più tempo possibile con la propria compagna». Pertanto, ne discende la decisione di porre a carico della coniuge economicamente più forte, che al momento si trova nell'abitazione condivisa durante la relazione, un  assegno di mantenimento di 350 euro al mese.

Un altro passo in avanti verso i pari diritti e le uguaglianze tra le varie tipologie di famiglie è stato fatto.

Avv. Calabritto

L’Avvocato Paola Calabritto nasce a Roma il 9 aprile 1974. Nel 1997 consegue la laurea con lode in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Bologna. Nel 2000/01 consegue presso la Corte d’Appello di Bologna l’abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato e dal febbraio 2002 è iscritta presso l’Ordine degli Avvocati di Bologna. Dal 2016 è iscritta all’Albo degli Avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Suprema Corte di Cassazione ed alle Giurisdizioni Superiori.

https://it.linkedin.com/in/avv-paola-calabritto-62a99141

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