Si tratta dell’art. 463 bis c.c. che configura un’innovativa misura civilista, ovvero la sospensione dalla successione ereditaria, applicabile nei confronti di coloro che siano indagati per aver commesso omicidio volontario o tentato nei confronti del coniuge, anche legalmente separato, della parte dell’unione civile, di uno o di entrambi i genitori, del fratello o della sorella.
Nello specifico, l’art. 463 bis c.c. dispone che: “Sono sospesi dalla successione il coniuge, anche legalmente separato, nonché la parte dell'unione civile indagati per l'omicidio volontario o tentato nei confronti dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento”. “Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche nei casi di persona indagata per l'omicidio volontario o tentato nei confronti di uno o entrambi i genitori, del fratello o della sorella”.
Si tratta, in altri termini, di un rimedio provvisorio ed automatico che viene applicato laddove l’omicidio o il tentato omicidio sia stato commesso nei confronti di familiari ben definiti.
Nelle more della sospensione, fino al decreto di archiviazione o alla sentenza definitiva di proscioglimento, si fa ricorso alla nomina di un curatore dell’eredità giacente, ai sensi dell’art. 528 c.c., che provvederà all’amministrazione del patrimonio del defunto.
La misura si applica, quindi, laddove risulti, per i fatti citati, un’iscrizione dell’indagato, da parte del Pubblico Ministero, nel registro delle notizie di reato; il Pubblico Ministero dovrà, quindi, compatibilmente con le esigenze di segretezza delle indagini, comunicare senza ritardo alla cancelleria del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, l’avvenuta iscrizione nel registro delle notizie di reato, ai fini dell’applicazione della sospensione.
In caso di condanna o di patteggiamento, il responsabile è escluso dalla successione come indegno a succedere ai sensi dell’art. 463 c.c..
L’istituto di recente introduzione è espressione, come l’indegnità a succedere di cui all’art. 463 c.c., della riprovazione verso fatti estremamente gravi, ma se ne differenzia in ragione del fatto che la sua applicazione è automatica, provvisoria e cautelare, laddove l’indegnità a succedere per i fatti di cui all’art. 463 c.c. presuppone l’iniziativa di chi vi abbia interesse ed opera soltanto ove vi sia una sentenza costitutiva definitiva che accerta la ricorrenza di una delle ipotesi tassative di indegnità a succedere.
In pendenza del procedimento penale, come detto, il Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione provvederà d’ufficio alla nomina di un curatore dell’eredità giacente le cui funzioni cesseranno con la pronuncia della sentenza di proscioglimento o del decreto di archiviazione, quando avrà di nuovo vigore la delazione ereditaria nei confronti dell’indagato o, viceversa, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parte, allorquando il reo verrà definitivamente escluso dalla successione.