La risposta a tale quesito viene risolta dal principio fissato in materia dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2 maggio 2013, n. 10235, secondo cui è necessario far riferimento alla delibera definitiva di approvazione lavori per decidere chi, tra acquirente o venditore di un immobile debba sostenere le spese di straordinaria manutenzione.
Con la suddetta sentenza, la Suprema Corte ha specificato che s’intende definitiva la delibera di approvazione di lavori di straordinaria amministrazione che prevede il completamento della gara e la commissione dei lavori all’impresa vincitrice dalla gara.
Pertanto, rileva il momento in cui viene concluso l’iter procedimentale con cui si è formalizzata una completa proposta contrattuale di appalto. Si riporta di seguito il testo integrale della sentenza della Corte di Cassazione 2 maggio 2013 n. 10235.