Il c.d. “spazio neutro” nell’incontro tra genitori e figli si sposta su remoto.

Il comma 7 bis dell’art. 83, introdotto dalla legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020 del  decreto n. 18 del 2020, prevede che «Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, gli incontri tra genitori e figli in spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità che saranno individuate dal responsabile del Servizio Socio assistenziale, e comunicate al giudice precedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi

Prima ancora della modifica normativa in questione, già il Tribunale di Terni, con ordinanza del 30 marzo 2020, pronunciata su ricorso urgente del padre dei minori, preso atto che non era stato attivato il percorso, previsto nell’ordinanza presidenziale, volto a ripristinare la relazione tra il padre ed i tre figli minori, con l’ausilio del Servizio Socio Assistenziale, nonché della relazione di aggiornamento del Servizio Socio Assistenziale che rappresentava l’impossibilità, a causa dell’emergenza sanitaria in atto, di organizzare incontri in zona neutra, aveva  disposto in via d’urgenza che gli incontri tra il padre ed i figli minori dovessero essere organizzati dai responsabili dei SS, e per tutta la durata dell’emergenza sanitaria,  con modalità da remoto, alla presenza dell’operatore socio sanitari.

Il Tribunale di Terni specificava, infatti, che nel bilanciamento degli interessi fra tutela della salute, fondato sull’art. 32 Cost., e tutela del diritto alla bigenitorialità, fondato sull’art. 30 Cost. e 8 CEDU, occorresse individuare in concreto una modalità di frequentazione padre- figli che, pur assicurando il costante contatto tra gli stessi, non mettesse a rischio la salute psico-fisica dei minori.

Questa modalità era, quindi, individuata nell’utilizzo, ad esempio, di video chiamate con skype  o con  programmi di chat  o comunque con ogni altra modalità compatibile con le dotazioni nella disponibilità degli operatori e dei genitori, ferma restando la presenza e vigilanza per l’intera durata della chiamata dell’operatore.

Il nuovo comma 7-bis dell’art. 83, facendo salva una diversa disposizione del Giudice, adotta espressamente tale sistema, statuendo che nel periodo di tempo compreso tra il 16 aprile ed il 31 maggio 2020 gli incontri tra genitori e figli, da tenersi nel c.d. ”spazio neutro”, ovvero alla presenza di operatori del Servizio Socio assistenziale, incaricati con provvedimento giudiziale, dovranno svolgersi  - obbligatoriamente,  a quanto lascia intendere il tenore della norma -,  avvalendosi di collegamenti da remoto.

Il Responsabile del S.S.A. incaricato ha ampia discrezionalità nello stabilire le modalità effettive (durata, frequenza, modalità) degli incontri, ma dovrà riferire al Giudice circa le modalità prescelte, allo scopo di consentire un controllo delle stesse.

La norma impone, inoltre, di adottare modalità che consentano la comunicazione sia audio sia video tra genitori, figli e operatore  e la contestualità della presenza all’incontro di tutti i predetti soggetti, in modo da consentire all’operatore specializzato la possibilità di sorveglianza e di assistenza.

Nell’ipotesi “non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.

La clausola di chiusura della norma, che incide fortemente sul diritto alla bigenitorialità,  deve essere intesa, però,   quale extrema ratio  ed applicata, pertanto, solo in caso di impossibilità assoluta ed oggettiva all’impiego di sistemi di collegamento idonei ad assicurare le modalità di incontro precisate, ferma, in tal caso, la facoltà del Giudice, di disporre modalità diverse di incontro  che salvaguardino il mantenimento dei rapporti tra il genitore ed i figli anche durante l’emergenza sanitaria.

In virtù dell’art. 591 c.c. possono disporre per testamento tutti coloro che non sono dichiarati incapaci dalla legge. Sono  dichiarati incapaci di fare testamento:

Venerdì, 17 Maggio 2019 16:15

La sospensione dalla successione

La legge  11.1.2018, n. 4, entrata in vigore a decorrere dal 16 febbraio 2018, introduce nel codice civile un articolo di significativa importanza.

In tema di assegno divorzile, nell’ottica del superamento del solo parametro relativo al tenore di vita  goduto in costanza di matrimonio, la nuova proposta di legge tenta di valutare nuovi e diversi  criteri, in rapporto alla durata del matrimonio, in particolare tenendo conto

La dottrina più autorevole  (Mengoni)  ha definito la successione del coniuge come quella di un “successore egemone” poiché la posizione successoria del marito o della moglie superstiti è certamente più favorevole, sia in termini quantitativi, sia in termini qualitativi, rispetto a quella dei figli.

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